Il Codice di diritto canonico introduce così il Consiglio Affari Economici: Can. 537 – In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532 – Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288. Il Consiglio è obbligatorio ed è previsto come organo di partecipazione, nella gestione economica, della Chiesa locale, esso è presieduto dal parroco, ha funzionalità solo consultiva e non deliberativa, e presuppone la piena responsabilità da parte dei fedeli laici impegnati in questa “chiamata”. La loro presenza significa cooperare ad una gestione amministrativa e finanziaria efficiente e pastoralmente corretta. 

Il C.A.E. si riunisce in via ordinaria 4 volte l’anno: in Settembre, Gennaio, Marzo, Giugno.

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